Pubblica amministrazione, sentenza del Tar
È chi ne detiene la proprietà, e non il Comune territorialmente competente, a dover rimuovere gli oggetti abbandonati
L'articolo 14 del codice della strada prevede che gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, devono provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché di attrezzature, impianti e servizi. Secondo la giurisprudenza amministrativa questa norma è da considerarsi speciale rispetto all'articolo 198 del D.Lgs. 152/2006 (codice dell'ambiente) che, in materia di gestione di rifiuti urbani e assimilati, sancisce la competenza dei Comuni per la raccolta, trasporto e avvio a smaltimento dei rifiuti urbani. Questo quanto stabilito dalla sentenza del Tar Lazio numero 7027, del 16 luglio 2009, in accoglimento del ricorso di un Comune campano.
LA VICENDA Un Comune ha impugnato i provvedimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura del Sottosegretario di Stato per l'emergenza dei rifiuti in Campania con i quali era stata avviata una procedura sostitutiva, in danno del Comune ricorrente, per la rimozione di rifiuti indifferenziati sul raccordo autostradale. Il Comune ha richiesto l'annullamento di detti provvedimenti sostenendo che, nel caso specifico, il suo commissariamento, con rivalsa sulle sue risorse per i costi sostenuti, era illegittimo posto che, trovandosi i rifiuti su area stradale di competenza Anas, era quest'ultima a dover provvedere alla loro rimozione. Non era il Comune, pertanto a dover provvedere e la diffida, prima, e il commissariamento, poi, erano da considerarsi illegittimi. Il Tar del Lazio ha riconosciuto valide le argomentazioni svolte dal Comune ricorrente e ha annullato i provvedimenti impugnati.
LA SENTENZA «In punto di diritto, occorre poi premettere che, a mente dell'articolo 14 del d.lgs. numero 285 /1992 (codice della strada), “gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi” ». Il Tar ha, quindi, precisato che, con riferimento ai rifiuti abbandonati sull'area di una strada, questa norma del codice della strada va interpretata «come speciale rispetto all'articolo 198 del d.lgs. 152/2006 che, in materia di gestione di rifiuti urbani e assimilati, sancisce la competenza dei Comuni per la raccolta, trasporto e avvio a smaltimento dei rifiuti urbani. Secondo la giurisprudenza, infatti la pulizia della strada, interferendo direttamente con la stessa funzionalità dell'infrastruttura e con la sicurezza della viabilità, non può non fare capo direttamente al soggetto gestore (proprietario, concessionario o comunque affidatario della gestione del bene), sul quale gravano speciali doveri di vigilanza, controllo e conservazione, doveri che rivestono carattere di oggettività e prescindono dai profili di dolo o colpa. (Tar. Campania Napoli, sez. V, 11 luglio 2006 , n. 7428; Tar Puglia Lecce, sez. I, 18 giugno 2008 , n. 487 )».
Nel caso di specie, pertanto, non può essere applicata nei confronti del Comune la norma dell'articolo 198 del D.Lgs. n. 152/2006 che consente il suo commissariamento in caso di inadempienza all'obbligo di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti, «giacché in tal modo si finirebbe per far gravare sulle casse del Comune il costo del mancato svolgimento di servizi pubblici da parte di soggetti terzi (in questo caso l'Anas)».
A cura dello Studio legale dell'avvocato Antonino Menne
29/10/2009