Rassegna Stampa

L'Unione Sarda

«Erbacce e rifiuti li elimini il Comune»

Fonte: L'Unione Sarda
3 giugno 2008

Tar. Per i giudici la pulizia delle strade statali d'ingresso alla città non spetta all'Anas
Ordinanza annullata per eccesso di potere del sindaco
I magistrati hanno accolto il ricorso dell'Anas e annullato un'ordinanza sulla pulizia delle strade statali di ingresso e uscita dal capoluogo.
Spetta al Comune pulire le strade statali da frigoriferi, materassi ed erbacce. Lo ha stabilito una sentenza del Tar che annulla un'ordinanza comunale che imponeva tale compito all'Anas. Uno smacco per l'amministrazione di via Roma, alla quale spetterà la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti dalle arterie di accesso o uscita dal capoluogo. Così come impone l'articolo 14 della delibera della Giunta regionale in materia di prescrizioni e contrasto agli incendi boschivi.
IL FATTO Il 27 maggio il Tribunale amministrativo (presidente Rosa Panunzio, consiglieri Francesco Scano e Marco Lensi) ha preso in esame il ricorso presentato dall'Anas (rappresentata dall'avvocato Federico Bucci) nei confronti del Comune di Cagliari (difeso dai legali Federico Melis e Genziana Farci) per l'annullamento dell'ordinanza con la quale il sindaco del capoluogo ha ordinato al rappresentante legale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, ente gestore della rete stradale statale, di provvedere alla rimozione, all'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti, delle erbacce e delle sterpaglie presenti nelle strade statali di accesso o uscita dalla città e relative aree di pertinenze. L'amministrazione comunale, nel formulare il dispositivo, aveva fatto riferimento a una precedente ordinanza (la numero 76 adottata il 12 maggio di due anni fa) motivandola con la necessità di far fronte al pericolo per la salute pubblica (per il proliferare di insetti nocivi) e al pericolo di incendi derivanti con l'alta temperatura della stagione estiva.
L'ANNULLAMENTO L'avvocato Bucci è riuscito a dimostrare l'illegalità dell'ordinanza per cinque motivi che i giudici, evidentemente, hanno ritenuto validi. In particolare i magistrati amministrativi hanno accolto la censura di incompetenza del sindaco; l'eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e inesistenza e falsità dei presupposti; difetto di motivazione; mancata comunicazione di avvio del procedimento; eccesso di potere per carenza dei presupposti di urgenza e pericolosità per la salute e l'incolumità pubbliche. Non solo, su un argomento analogo si era già pronunciato il Tar della Basilicata che aveva sentenziato: «Trattandosi di un atto di gestione (più precisamente di un provvedimento sanzionatorio), rientra nella competenza del dirigente comunale e non del sindaco».
Ecco perché il Tribunale di piazza Del Carmine ha accolto il ricorso dell'Anas e annullato il provvedimento. Il Comune dovrà anche liquidare all'Ente statale 2 mila euro per le spese di giudizio, oltre a oneri fiscali e di legge.
ANDREA ARTIZZU

03/06/2008