Norme molto restrittive soprattutto per quanto riguarda le adozioni dei figli
Analoghe ai matrimoni, ma non matrimoni. Le unioni civili, istituite dalla legge Cirinnà, sono in vigore dal 5 giugno. Sono riservate a persone dello stesso sesso.
Le unioni civili richiedono un ufficiale di Stato e due testimoni, si registrano nello stato civile e non richiedono pubblicazioni. Si può adottare il cognome dell'altro coniuge. Vietata la bigamia, anche mista (matrimonio con una persona e unione civile con un'altra). Tutte le disposizioni che, nelle altre leggi, si riferiscono al matrimonio o a coniugi sono estese alle unioni civili.
Contrariamente a quanto avviene per i matrimoni, gli sposi dello stesso sesso non hanno l'obbligo di fedeltà né il diritto all'adozione del figlio naturale o adottivo dell'altro coniuge deceduto (la stepchild adoption ), ma il giudice può deciderlo caso per caso. Per divorziare bastano tre mesi di separazione, ed è ammessa la comunione dei beni.
La seconda parte della legge disciplina la convivenza di fatto tra due persone, eterosessuali o omosessuali, che non sono sposate e che possono stipulare i contratti di convivenza, in forma scritta, davanti a un notaio. (l. a.)