Rassegna Stampa

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“Baretti giù a fine stagione”: la Procura dà ragione al Comune

Fonte: web cagliaripad.it
10 aprile 2013


Cagliari
9 Aprile 2013 ore 11:24
 

Il gip Cristina Ornano nell’ordinanza: "La permanenza temporanea dei chioschi bar in questione è stata perciò riferita alla sola stagione balneare”. E sposa così la linea di Zedda e Paolo Frau, a lungo contrastata dalla Regione
 

 

Poteva il Comune evitare la demolizione dei baretti? No secondo il sindaco Zedda e l’assessore Frau che fissavano nella fine della stagione balneare il “tempo” di esistenza dei baretti. Sì invece per la Regione che invece teorizzava la possibilità di una proroga. Un batti e ribatti andato avanti per mesi e che ha infuocato la compagna elettorale. Ma sabato scorso la Procura si è pronunciata: "La permanenza temporanea dei chioschi bar in questione è stata perciò riferita alla sola stagione balneare", scrive il Gip del Tribunale, Cristina Ornano, troncando la discussione.

Ecco perché. Le autorizzazioni rilasciate dal Comune consentivano la realizzazione di chioschi bar, da realizzarsi con strutture lignee smontabili, col termine di efficacia del permesso che andava dalla data del rilascio fino al 31 ottobre 2012.

I manufatti, però, non sono stati rimossi alla scadenza dell’autorizzazione “e rimangono tuttora abusivamente sul litorale, in piena violazione delle norme urbanistiche e ambientali”. E ciò perché l’area si cui insistono i manufatti è protetta da di vincoli di natura paesaggistica: si tratta infatti di zona urbanistica H di salvaguardia, dove, in mancanza del pul (piano di utilizzo del litorale, non ancora definitivamente approvato) non possono essere autorizzate installazioni definitive, ma solo opere oggettivamente precarie e temporanee.

“In considerazione, quindi”, scrive la Ornano, “delle opere consentite dalla disciplina urbanistica ed ambientale, della finalità delle concessioni demaniali e della presenza di vincoli paesaggistici, la permanenza temporanea dei chioschi bar in questione è stata perciò riferita alla sola stagione balneare”. Proprio come sostenevano Zedda e Frau.

Ma i chioschetti, che dovevano essere rimossi dai titolari entro il 31 ottobre scorso, non sono stati smontati a tale data, e alcuni di essi hanno “continuato a svolgere anche durante la stagione invernale, senza soluzione di continuità, l’ordinaria attività di somministrazione alimenti e bevande”. Così, la mancata rimozione dei chioschi oltre i termini di scadenza delle autorizzazioni e delle concessioni, configura i baretti come installazioni “non temporanee comportanti una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio”.

La Procura non ha ritenuto di dover tenere conto del fatto che le opere siano costruite da manufatti amovibili e smontabili. Perché, come ha più volte chiarito la Suprema Corte, con l’espressione “opera precaria”, ci si intende riferire, sulla “scia di una uniforme corrente interpretativa……..non già alla composizione materiale dell’opera, vale a dire alla sua struttura intrinseca, ma alle caratteristiche funzionali intese quale destinazione dell’opera non comporta ex sé la sua precarietà laddove l’opera venga destinata al soddisfacimento di esigenze durevoli nel tempo, coincidendo i due concetti della precarietà e della stagionalità solo con la intrinseca destinazione dell’opera dopo la cessazione dell’uso…”.

Concetto ribadito da una recentissima pronuncia del Consiglio di Stato del 21 gennaio scorso, nella quale si afferma che “….. la concessione rilasciata autorizzava la realizzazione di una struttura balneare con una “utilizzazione temporanea” limitata al periodo estivo e non si sia provveduto alla rimozione annuale, e pertanto si è creata una struttura con una utilizzazione non più temporanea, ma permanente, dunque abusiva. Infatti, il concetto di “utilizzazione” diversa non presuppone, che vengano realizzate opere edilizie in sé difformi dal titolo abitativo. È invece sufficiente, infatti, che venga posta in essere una attività, anche omissiva dell’adempimento di un dovere di controazione, che per sua propria conseguenza determini un mutamento di fatto nella utilizzazione assentita per un tempo limitato. Per il tempo che non è assentito dal titolo, infatti, l’opera diviene, grazie a questa omissione di rimozione, in tutto e per tutto da equiparare a un manufatto sine titulo e come tale va in punto di sanzioni considerata”.

Coma ha dimostrato l’ordinanza del Gip, prorogare dunque la permanenza dei chioschetti in spiaggia significava, per il Comune, andare contro il quadro indicato dalla Procura e rischiare l’indagine penale. Oggi il consiglio regionale dovrebbe approvare la norma salva-baretti. Ma ormai sulla spiaggia ci sono i sigilli e solo il dissequestro può consentire la riapertura dei chioschi.