Rassegna Stampa

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Istituita la nuova Consulta del volontariato, ecco il regolamento completo

Fonte: web Castedduonline.it
21 dicembre 2012

Per le associazioni
 

di Jacopo Norfo| Giovedì 20 Dicembre 2012 | 21:15

Istituita oggi la nuova Consulta del volontariato a Cagliari. Un organo che non è mai esistito e che è stato voluto fortemente da Fabrizio Rodin, presidente della commissione Politiche Sociali.  In esclusiva ecco tutto il regolamento che darà molti servizi e opportunità in più alle associazioni cagliaritane.

 

Art. 1 - Principi Ispiratori
1. Il Comune di Cagliari riconosce nel volontariato, per la sua presenza e radicamento sul territorio, una risorsa insostituibile e un interlocutore privilegiato, in quanto entità capace di interpretare i bisogni dei cittadini e interagire efficacemente con l'Amministrazione nella definizione e realizzazione delle politiche sociali.
2. Il Comune di Cagliari promuove le libere forme associative, come strumenti di partecipazione dei cittadini all'Amministrazione comunale.

Art. 2 – Costituzione e finalità
1. E' istituita a Cagliari la “Consulta delle Associazioni di volontariato”, con sede legale e amministrativa in Cagliari, presso l'Assessorato per le Politiche Sociali, soggetto al quale vanno presentate le domande d’iscrizione e che verifica la regolarità formale delle domande stesse. Detto Assessorato evade le domande entro trenta giorni dalla loro presentazione inviando, entro tale termine, comunicazione di accettazione o di motivato diniego all’organismo richiedente e alla Commissione consiliare competente.
2. L'Assessorato per le Politiche Sociali provvede, su richiesta del Presidente della Consulta, a individuare i locali in cui svolgere le riunioni regolarmente convocate e dare opportuna pubblicità sul sito Web del Comune della convocazione stessa.
3. La Consulta, apartitica, aconfessionale e senza scopo di lucro,  è organo consultivo del Consiglio e della Giunta e le sono attribuite le seguenti finalità:
• favorire l'incontro tra le singole Associazioni, al fine di creare un contesto di sinergia e collaborazione;
• elaborare proposte, rivolte agli organi istituzionali del Comune, su problematiche e tematiche  inerenti al volontariato;
• promuovere la partecipazione delle Associazioni di volontariato alla progettazione e realizzazione di iniziative volte a superare le difficoltà che esse incontrano nello svolgimento del loro servizio;
• favorire lo sviluppo di attività socialmente utili;
• sostenere lo scambio di informazioni, notizie, documentazioni tra le Associazioni, allo scopo di elaborare un quadro sociale attendibile e veritiero, in grado di rafforzare la presenza sul territorio e migliorare qualitativamente ogni forma di intervento, pubblico o privato;
• collegare le Associazioni iscritte e le istituzioni comunali, al fine di snellire e semplificare i rapporti tra esse;
• promuovere, in collaborazione con il Comune di Cagliari, la cultura della solidarietà, attraverso la sensibilizzazione dei cittadini al volontariato.

Art. 3 – Composizione e nomina
1. Possono aderire alla Consulta tutte le Associazioni di volontariato che hanno sede operativa nel territorio comunale e svolgono attività a carattere continuativo nel settore sociale, culturale, dell'ambiente, dei diritti civili e della cooperazione internazionale.
2. Ai fini dell'inserimento nella Consulta dell'Associazione richiedente, costituisce requisito essenziale  l'iscrizione della stessa presso il Registro Regionale del Volontariato.
3. L’elenco degli ammessi a far parte della Consulta sarà comunicato al Presidente del Consiglio affinché ne dia comunicazione al Consiglio medesimo.
4. Al momento della richiesta, le Associazioni comunicano il nominativo del proprio rappresentante in seno alla Consulta. Non possono essere ammessi a far parte della Consulta i componenti del Consiglio comunale e della Giunta Comunale di Cagliari, nonché coloro che rivestono qualsiasi carica elettiva presso Enti Pubblici Territoriali, Stato o Unione Europea.

Art. 4 -  Finanziamento
1. Qualora lo ritenga necessario, la Consulta può dotarsi di un fondo composto da quote annuali versate dalle singole Associazioni, da destinarsi alle spese di funzionamento della Consulta stessa.

Art. 5 – Composizione della Consulta ed elezione degli organi
1. La Consulta è convocata dal Sindaco entro 30 giorni dalla sua costituzione, ed è composta dai legali rappresentanti, o i loro delegati, di ogni singola Associazione ammessa a farne parte. I rappresentanti delle Associazioni, nella prima seduta, procedono, con voto segreto, all'elezione del Presidente, del Vicepresidente e dei membri dell'Ufficio di presidenza.
2. Il Presidente viene eletto a maggioranza dei membri effettivi dell'Assemblea. Ciascun componente può esprimere una sola preferenza. In caso di parità si procede immediatamente ad una successiva votazione tra i candidati che hanno ottenuto lo stesso numero di voti. Risulta eletto chi ha ottenuto la maggioranza dei voti dei presenti. In caso di ulteriore parità risulterà eletto il più anziano di età.
3. Contestualmente al Presidente, con lo stesso metodo e a maggioranza dei presenti, vengono eletti tre membri dell’Ufficio di Presidenza ed un Vicepresidente, incaricato di sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento. In caso di assenza anche del Vicepresidente le relative funzioni  saranno assunte dal componente presente più anziano di età.
4. L’Ufficio di presidenza così composto (Presidente, Vicepresidente e tre membri) rappresenta la volontà della Consulta e intrattiene rapporti diretti con gli organi istituzionali.
5. La carica di Presidente della Consulta è rinnovata ogni tre anni e sono candidabili tutti i membri di ogni Associazione rappresentata. Non può candidarsi al ruolo di Presidente chi abbia ricoperto la carica per più di due mandati.
6. Tutte le cariche ricoperte, a qualsiasi titolo, sono gratuite.

Art. 6 – Presidente della Consulta
1. Il Presidente convoca e presiede le riunioni, dirige i lavori, assicura l’ordine della discussione, firma i verbali, rappresenta verso l’esterno la Consulta e in particolare cura i rapporti con il Sindaco, la Giunta e il Consiglio Comunale.

Art 7 – Funzionamento della Consulta.
1. Le sedute della Consulta sono pubbliche.
2. E' compito del Presidente convocare la Consulta con apposito avviso contenente il luogo, il giorno e l'ora della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno. In prima convocazione la Consulta si intende validamente costituita quando siano presenti la metà più uno dei suoi componenti. In seconda convocazione, che può essere fissata almeno un'ora dopo la prima, la Consulta è validamente costituita qualora sia presente 1/4 dei componenti dell'organo.
3. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale quello del Presidente. Tali votazioni, se non riguardano persone, devono essere effettuate per alzata di mano.

Art. 8 – Partecipazione del Sindaco, degli Assessori e di altri organi comunali.
Alle sedute della Consulta è consentita la partecipazione – senza diritto di voto - del Sindaco, dell'Assessore competente e dei componenti della competente Commissione consiliare. A tal fine, il Presidente comunica le convocazioni della Consulta al Sindaco, all'Assessore e alla Commissione consiliare competente per argomento.

Art. 9 – Convocazione ordinaria e straordinaria della Consulta
La Consulta è convocata dal suo Presidente, in via ordinaria, almeno due volte l’anno e in via straordinaria, tutte le volte che il Presidente ne ravvisi l’opportunità, oppure ne sia fatta richiesta da almeno 2/5 dei componenti; in questo caso la convocazione deve avvenire entro quindici giorni dalla richiesta. La convocazione può essere disposta su invito rivolto al Presidente dal Sindaco, dall’Assessore competente, dal Presidente del Consiglio comunale, dalla competente Commissione consiliare per consultazioni o informazioni.

Art. 10 – Funzioni
1. La Consulta del volontariato esercita funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio e della Giunta, per ambiti e materie attinenti all’operato delle Associazioni che la compongono. In particolare:
• Può avanzare proposte al Consiglio e alla Giunta per l’assunzione di iniziative relative al settore                 di competenza;
• Può essere consultata in occasione dell’approvazione del bilancio di previsione e degli strumenti di pianificazione delle politiche sociali;
• Può essere consultata per tutti i provvedimenti di carattere generale e con riferimento a iniziative connesse col volontariato, su impulso del Sindaco, della Giunta, del Presidente del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari;
2. La Consulta può chiedere, anche delegando il proprio Presidente, incontri con il Sindaco, con gli Assessori, con il Presidente del Consiglio, per esaminare questioni o manifestare il proprio giudizio su determinati atti inerenti il proprio ambito di competenza.

Art. 11 – Rendicontazione
1. Il Presidente è tenuto a comunicare i verbali delle riunioni della Consulta e dell'Ufficio di presidenza alla competente Commissione consiliare entro trenta giorni dalla riunione. In caso di mancata comunicazione, l'Assessore o la Commissione competente possono richiedere i suddetti rendiconti al Presidente, che dovrà presentarli entro i trenta giorni successivi, a pena di decadenza dalla carica.
2. Il Presidente, al termine di ogni anno, trasmette al Sindaco e alla Commissione consiliare Politiche sociali una relazione sull’attività svolta e il programma dell’attività futura.