Rassegna Stampa

L'Unione Sarda

Il Tar salva Le Palmette

Fonte: L'Unione Sarda
5 settembre 2011

POETTO. Il Comune dovrà pronunciarsi sulla richiesta di sanatoria

 

Annullata la demolizione del chioschetto
Vedi la foto Il chiosco “Le Palmette” non dovrà essere demolito, almeno sino a quando il Comune non si pronuncerà sulla richiesta di sanatoria che i titolari hanno presentato. Lo hanno stabilito i giudici della Seconda sezione del Tar Sardegna, annullando il doppio rifiuto alle richieste di accertamento di conformità avanzate nel 2007 e nel 2011. È stato sostanzialmente accolto il ricorso presentato quattro anni fa, e poi aggiornato con nuovi motivi, dagli avvocati Mauro Barberio e Stefano Porcu per conto titolare della New City Jam Srl, Luigi Spiga (morto in un incidente stradale), poi sostituito durante il giudizio dall'attuale amministratore unico, Sandro Angioni.
LA DECISIONE Il collegio presieduto da Rosa Panunzio (a latere Francesco Scano e Marco Lensi) ha dichiarato illegittima la doppia bocciatura sull'accertamento di conformità pronunciata dal Comune. Nel primo caso perché «la determinazione impugnata» si legge nella sentenza, «è stata adottata senza la previa comunicazione all'interessato dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di accertamento di conformità». Nell'altro, arrivato con determinazione del 26 gennaio 2011, perché una parte delle motivazioni è illegittima. Respingendo la sanatoria, infatti, il Comune aveva contestato la difformità delle opere e la copertura di superfici superiori (135 anziché 105 metri quadrati), infine, in assenza di Piano di utilizzo dei litorali (Pul), la violazione del Piano paesaggistico regionale (Ppr). I legali delle Palmette avevano rimarcato che il chiosco era senza «fondazioni di alcun tipo, del tutto smontabile e non presenta alcuna opera fissa o inamovibile». Ma i giudici del Tar Sardegna sono andati oltre, stabilendo che la delibera di adozione del Pul e le norme di attuazione del Ppr erano successive alla richiesta di sanatoria, dunque non applicabili al momento della domanda. «Del tutto irrilevante è altresì il fatto che il ricorrente abbia occupato abusivamente una superficie di area demaniale, maggiore di quella avuta in concessione» stabilisce il Tar, «l'occupazione abusiva potrà e dovrà essere sanzionata dall'Ente concedente e dallo stesso Comune, ma non potrà giustificare, né legittimare il diniego di autorizzazione di opere edilizie sulle diverse aree legittimamente avute in concessione».
DEMOLIZIONE Annullata anche l'ordinanza di demolizione, almeno sino a quando gli uffici non si pronunceranno nuovamente sulla richiesta di sanatoria.
Francesco Pinna