Rassegna Stampa

L'Unione Sarda

«Balletto non aveva il potere di bloccare i lavori al Poetto»

Fonte: L'Unione Sarda
16 aprile 2010

Sentenza sul ripascimento

Il danneggiamento c'è stato ma al Presidente della Provincia non può essere imputato l'obbligo di impedirlo.
Le motivazioni della sentenza con cui il 9 aprile dello scorso anno la Corte d'appello ha assolto l'ex presidente della Provincia Sandro Balletto per non aver commesso il fatto chiariscono il ragionamento dei giudici. Premesso che «l'arenile fu stravolto nelle sue caratteristiche peculiari e celeberrime» e che le sabbie riversate sull'arenile «avevano granulometria assai superiore a quella originaria con una non trascurabile componente ghiaiosa e finanche sassosa, una componente quarzoso-feldspatica molto più bassa e una elevata presenza di carbonati responsabile sia dello scurimento generale della spiaggia sia dell'intorbidamento delle acque, il giudice relatore Giovanni Lavena si sofferma sul perché Balletto (difeso dagli avvocati Rodolfo Meloni e Massimiliano Ravenna) non sia responsabile.
NESSUN POTERE «Il presidente Balletto non aveva alcun potere di ingerirsi in modo diretto nella gestione dell'appalto per il ripascimento del Poetto perché sia la procedura dell'appalto sia ogni provvedimento di sospensione dei lavori erano di esclusiva competenza dei dirigenti. Può escludersi, peraltro, che un intervento, ancorché doveroso, di Balletto per richiedere (e finanche pretendere) che i dirigenti adottassero un provvedimento di sospensione dei lavori al fine di scongiurare il rischio elevatissimo che andava profilandosi di deteriorare irreversibilmente il Poetto attraverso il riversamento di sabbie del tutto inidonee, fosse connotato dalla intrinseca capacità di impedire l'evento o comunque, con elevata probabilità, dovesse necessariamente sortire l'effetto auspicato». Secondo la Corte d'appello «l'unica conseguenza della mancata adesione del dirigente all'impulso del presidente è rappresentata dalla revoca del dirigente che, però, non esplica effetti diretti sull'atto o sull'attività di gestione oggetto del contrasto col presidente. Nel caso in esame la revoca del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento non avrebbe comportato la sospensione dei lavori. Al contrario, avrebbe procrastinato il momento di tale sospensione perché sarebbe stato necessario sostituire i dirigenti rimossi e mettere i nuovi in grado di valutare, con la dovuta attenzione e cognizione di causa, la richiesta del presidente e le possibili conseguenze della scelta di adeguarvisi o di insistere nel non sospendere i lavori».
RICHIESTA RESPINTA Non solo: secondo i giudici d'appello «deve escludersi che quand'anche Balletto avesse richiesto in modo formale ai dirigenti di sospendere i lavori, costoro si sarebbero adeguati alla richiesta. Sarebbe stata per loro una clamorosa ammissione di colpa che li avrebbe esposti a gravissime conseguenze sul piano penale, contabile e civilistico. In quella fase per loro sarebbe stato naturale trincerarsi dietro i dati fasulli ma apparentemente confortanti delle analisi eseguite in corso d'opera e le attestazioni false della commissione di monitoraggio per sostenere che non vi era alcuna necessità di sospendere i lavori e che gli aspetti cromatici che tanto impressionavano l'opinione pubblica costituivano una componente transitoria». Quindi, la conclusione: «Se non può affermarsi che i dirigenti neanche davanti a una espressa e formale richiesta loro indirizzata da Balletto avrebbero, con elevata probabilità, disposto la sospensione dei lavori, deve essere ravvisato il difetto del nesso causale tra l'omissione addebitata all'imputato e il danneggiamento del Poetto. Da ciò discende che l'imputato deve essere assolto dal delitto di danneggiamento per non aver commesso il fatto».
I giudici d'appello confermano, invece, la condanna a sei mesi inflitta al termine del processo col rito abbreviato al componente della commissione di monitoraggio Luigi Aschieri.
M. F. CH.

16/04/2010