Rassegna Stampa

L'Unione Sarda

Comuni e parcheggi a pagamento: limiti per l'attivazione

Fonte: L'Unione Sarda
10 giugno 2008

Sentenza emessa dal Tar del Lazio
Le amministrazioni devono rispettare precise condizioni per poter legittimamente istituire aree di sosta non gratuite


Sono da considerarsi illegittimi e, pertanto, da annullare i provvedimenti in forza dei quali un Comune istituisca parcheggi a pagamento, laddove non tenga conto dell'obbligo di prevedere zone di parcheggio gratuito e libero in prossimità di questi ultimi o di aree in cui la sosta è del tutto vietata. Lo ha stabilito il collegio della II sezione del Tar Lazio con la sentenza numero 5218, del 28 maggio 2008, con la quale ha disposto l'annullamento dei provvedimenti del Comune di Roma. Si tratta della conferma del principio sancito dalle Sezioni unite della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza numero 116 del 9 gennaio 2007, che tanto spazio, lo scorso anno, ha trovato sui mezzi di informazione.
Il Tribunale amministrativo, nel solco di tale autorevole precedente, in accoglimento del ricorso presentato da un'associazione di consumatori, ha ribadito che «l'articolo 7 del codice della strada consente all'Amministrazione comunale di realizzare parcheggi a pagamento, a condizione che vengano contemporaneamente realizzati, nelle immediate vicinanze, parcheggi gratuiti». Unica deroga ammessa, prosegue la sentenza, è quella in base alla quale è possibile procedere all'istituzione di parcheggi a pagamento senza la contemporanea istituzione di quelli gratuiti solamente «nelle zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta, nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico».
LA SENTENZA Su questi presupposti, dice il Tar Lazio, va accolta la censura della ricorrente che evidenzia come il provvedimento impugnato «non chiarisce la specifica ragione per la quale la zona è stata definita “di particolare rilevanza urbanistica”; limitandosi, a tal riguardo, a richiamare uno “studio” che non risulta allegato al provvedimento (e che pertanto non può essere considerato idoneo ad integrare una valida motivazione, neanche “per relationem”)». Tanto più, si legge nella sentenza, che il medesimo studio non risulta affidabile, dal momento che è stato svolto da soggetto non terzo, in quanto effettuato dalla stessa società che il Comune ha incaricato della realizzazione e gestione dei medesimi parcheggi a pagamento.
Prosegue, quindi, la sentenza, richiamando la predetta autorevole pronuncia della Corte di Cassazione e concludendo che «i provvedimenti in forza dei quali sono stati istituiti i parcheggi a pagamento per cui è causa, sono meritevoli di annullamento, siccome viziati da eccesso di potere per carenza istruttoria e difetto di motivazione».
Il Tar Lazio ha, viceversa, non ritenuto accoglibile l'ulteriore domanda di restituzione delle somme nel frattempo corrisposte a titolo di multa «in quanto l'infrazione per cui le multe sono state comminate (nella specie: il parcheggio abusivo) si configura come “illecito di mera condotta” (che si perfeziona, cioè, per il puro e semplice fatto della violazione, a prescindere dalla concreta possibilità che la condotta realizzi l'evento dannoso o leda effettivamente un bene o un interesse giuridicamente protetto)». Il ricorso, è stato, pertanto accolto limitatamente all'annullamento dei provvedimenti istitutivi dei parcheggi a pagamento, mentre è stato rigettato rispetto alla richiesta di restituzione delle somme pagate a titolo di multa per parcheggio abusivo nella medesima area.
A cura dello Studio legale dell'avvocato Antonino Menne

10/06/2008