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La Corte costituzionale smantella parte della legge sul Piano casa della Sardegna

Fonte: www.youtg.net
31 gennaio 2022

La Corte costituzionale smantella parte della legge sul Piano casa della Sardegna


CAGLIARI. La Corte costituzionale smantella buona parte della legge sul piano casa approvata dal consiglio regionale il 18 gennaio del 2021, la prima dell'anno scorso.

Con un paragone sportivo, si potrebbe dire che la contesa  tra il governo (che l'ha impugnata) e la Regione (che l'ha voluta) è finita 21 a 16. Ventuno i passaggi bocciato dai giudici della Consulta, compresi interi articoli dal 16 al 30. Sedici le obiezioni considerate infondate.

La Corte, presieduta da Giancarlo Coraggio, nelle premesse in risposta alle eccezioni, stabilisce un principio: la Sardegna, al contrario di quanto sostenuto dagli avvocati di Villa Devoto, non ha potestà esclusiva in tema di urbanistica e paesaggio, ma devono essere rispettate norme sovraordinate, nazionali e europee.

Cade la previsione di legge sarda che "consente nelle zone agricole il completamento delle costruzioni, che può essere richiesto entro un termine ora prolungato fino al 31 dicembre 2023, anche quando il titolo abilitativo sia decaduto e non possa più essere rinnovato in seguito all’entrata in vigore di contrastanti disposizioni".

Illegittimo anche il passaggio che prevede che "i volumi oggetto di condono edilizio siano computati nella determinazione del volume urbanistico al quale commisurare l’incremento volumetrico".

Bocciato anche l'articolo 17 "che proroga alcuni termini della legislazione regionale attuativa del “Piano casa”. Per la Corte "la legge regionale, consentendo interventi parcellizzati, svincolati da una coerente e stabile cornice normativa di riferimento, trascura l’interesse all’ordinato sviluppo edilizio, proprio della pianificazione urbanistica, e così danneggia «il territorio in tutte le sue connesse componenti e, primariamente, nel suo aspetto paesaggistico e ambientale»".

Cade anche il 18, che introduce "una norma transitoria in tema di titoli abilitativi". I giudici scrivono che "il legislatore regionale, nel disporre l’immediata applicazione – anche ai procedimenti in corso – della normativa che innalza gli incrementi volumetrici, estende l’ambito applicativo di tale disciplina derogatoria e incide sul correlato regime dei titoli abilitativi, che la previsione ora esaminata arbitrariamente estende – con effetti ex tunc –così da compromettere la stessa pianificazione paesaggistica".

Medesima sorte per l'articolo 19. L'articolo 7 bis "per i fabbricati realizzati con licenza di costruzione antecedente all’entrata in vigore della medesima legge regionale, considera tolleranze edilizie, con conseguente inapplicabilità delle disposizioni in materia di parziale difformità, le violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 5 per cento delle misure progettuali". E la "normativa regionale impugnata diverge dalle prescrizioni statali con riguardo a diversi aspetti salienti". Bocciato.

L'articolo 21 "dispone che il permesso di costruire o l’autorizzazione all’accertamento di conformità possano essere ottenuti «qualora gli interventi risultino conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della domanda». Tale disciplina – precisa il legislatore regionale – vale «ai soli fini amministrativi» e restano dunque impregiudicati «gli effetti penali dell’illecito»". Passaggio incostituzionale perché "la disposizione amplia in maniera indebita l’ambito applicativo della sanatoria".

Tutte le altre censure accolte riguardano una partita sulla quale la Corte costituzionale ha stabilito un principio: "È precluso al legislatore regionale derogare alle prescrizioni del piano paesaggistico, senza una previa rideterminazione dei suoi contenuti con lo Stato".

La sentenza stabilisce quindi che "si deve dichiarare, pertanto, l’illegittimità costituzionale dell’art. 30, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, nella parte in cui sancisce la prevalenza delle previsioni della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021 sulle prescrizioni del piano paesaggistico regionale".

Il piano casa aveva anche ripristinato la fascia di inedificabilità nei 300 metri dalle zone umide. Norma salvata dalla Corte: "Il ripristino, per le zone umide, della fascia di rispetto di 300 metri dalla linea di battigia non determina, pertanto, la dedotta compromissione della tutela paesaggistica che rappresenta il fulcro di tutte le censure. Ne discende la non fondatezza delle questioni promosse a tale riguardo dal ricorrente, in tutti i profili evocati".