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Covid in Sardegna, troppi positivi e nuove regole: “Restate in casa e contattate il medico o il pedi

Fonte: web Castedduonline.it
21 gennaio 2022

Covid in Sardegna, troppi positivi e nuove regole: “Restate in casa e contattate il medico o il pediatra”
L’Asl ingolfata dai tanti positivi sardi, impossibile controllare ogni singolo caso. Ecco cosa fare, da oggi, per chiunque abbia il Covid: dai trivaccinati a chi non ha nemmeno una dose, tutte le regole

 

Troppi casi di positività in Sardegna, impossibile tenere un tracciamento di ogni cittadino contagiato dal Coronavirus. E così l’Asl corre ai ripari, o almeno ci prova. Come? Con un vademecum con le nuove regole da seguire. Da chi ha il booster a chi non ha nemmeno una dose di vaccino in corpo, ecco cosa bisogna fare a partire da oggi. Domande, e risposte, utili per non “impazzire” durante, soprattutto, il periodo di isolamento.
“Come mi devo comportare se sviluppo sintomi riconducibili al Covid-19?”. “Restare in casa: non recarsi al pronto soccorso o presso gli studi medici e le farmacie.
Contattare il medico di medicina generale, il pediatra di libera scelta o la guardia medica che provvederanno ad effettuare una segnalazione alla Asl di appartenenza e contestualmente a prendere in carico la situazione clinica e valutare l’eventuale adozione di terapie. In caso di sintomi gravi contattare telefonicamente il 118″.
“Cosa si intende per contatto con un positivo?”. “Un contatto di un caso Covid-19 è qualsiasi persona esposta ad un caso confermato Covid in un lasso di tempo che va da 48 ore prima dell’insorgenza dei sintomi e/o 48 ore prima del momento dell’effettuazione di un test risultato positivo, fino alla guarigione del soggetto”.
“Cosa si intende per contatto stretto con un positivo?”. “Il “contatto stretto” (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito come: una persona che vive nella stessa casa di un caso Covid;
una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso Covid (per esempio la stretta di mano); una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso Covid (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati); una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso Covid, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti; una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) con un caso Covid in assenza di DPI idonei; un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso Covid oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso Covid senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei; una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso Covid; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto. L’operatore di sanità pubblica, sulla base di valutazioni individuali del rischio, a prescindere dalla durata e dal contesto in cui è avvenuto il contatto, può identificare un’esposizione con un livello di rischio differente”.
QUARANTENA
“Cosa devo fare se ho avuto un contatto stretto con un positivo, sono asintomatico e sono guarito dal Covid da meno di 120 giorni?”. “Il decreto legge n.229 del 30/12/2021 prevede che non si applichi la quarantena. A tutte le persone contatto stretto di caso confermato che non verranno sottoposte a quarantena si applica una auto-sorveglianza, con obbligo di indossare le mascherine FFP2 fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al soggetto positivo al Covid (quindi l’undicesimo giorno dall’ultimo contatto)”.
“Cosa devo fare se ho avuto un contatto stretto con un positivo, sono asintomatico e ho ricevuto la dose booster di richiamo del vaccino (cosiddetta “terza dose” o “booster”) oppure ho completato il ciclo vaccinale “primario”
(cosiddetta “doppia dose”) da meno di 120 giorni?”. “Il decreto legge n.229 del 30/12/2021 prevede che non si applichi la quarantena. A tutte le persone contatto stretto di caso confermato che non verranno sottoposte a quarantena si applica una auto-sorveglianza, con obbligo di indossare le mascherine FFP2 fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al soggetto positivo al Covid (quindi l’undicesimo giorno dall’ultimo contatto)”.
“Rientro in una delle categorie per cui, in seguito ad un contatto stretto con un positivo, non è prevista la quarantena e sono sintomatico, cosa devo fare?”. “È prevista l’effettuazione di un test molecolare o antigenico effettuato in una struttura accreditata, alla prima comparsa dei sintomi previa consultazione del medico di medicina generale, il pediatra di libera scelta o la guardia medica, per la valutazione del caso. Se negativi ma ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto, è prevista un’altra effettuazione del test nelle stesse modalità descritte”.
“Cosa devo fare se ho avuto un contatto stretto con un positivo, sono asintomatico ed ho completato il ciclo vaccinale primario (“doppia dose”) da più di 120 giorni?”. “La Circolare del Ministero della Salute “Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS- CoV-2 Omicron” del 30/12/2021 prevede che si applichi una quarantena di 5 giorni con obbligo di un test molecolare o antigenico negativo, effettuato dal medico abilitato o in una struttura accreditata (farmacia o laboratorio), al quinto giorno dal contatto con la persona positiva”.
“Cosa devo fare se ho avuto un contatto stretto con un positivo, sono asintomatico e non sono vaccinato?”. “La Circolare del Ministero della Salute “Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS- CoV-2 Omicron” del 30/12/2021 prevede che si applichi una quarantena di 10 giorni con obbligo di un test molecolare o antigenico negativo, effettuato dal medico abilitato o in una struttura accreditata (farmacia o laboratorio), al decimo giorno dall’ultimo contatto con un positivo”.
“Cosa devo fare se ho avuto un contatto stretto con un positivo, non ho
completato il ciclo vaccinale primario o l’ho completato da meno di 14 giorni?”. “La Circolare del Ministero della Salute “Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS- CoV-2 Omicron” del 30/12/2021 prevede che si applichi una quarantena di 10 giorni con obbligo di un test molecolare o antigenico negativo, effettuato dal medico abilitato o in una struttura accreditata (farmacia o laboratorio), al decimo giorno dall’ultimo contatto con un positivo”.
“Cosa devo fare se ho avuto un contatto stretto con un positivo e sono un operatore sanitario?”. “La Circolare del Ministero della Salute “Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS- CoV-2 Omicron” del 30/12/2021 prevede che gli operatori sanitari debbano eseguire tamponi su base giornaliera fino al quinto giorno dall’ultimo contatto con un soggetto positivo. Se sono un operatore sanitario che fornisce assistenza diretta ad un caso Covid oppure lavora in laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso Covid, la Circolare 30/12/2021, “Aggiornamento delle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS- CoV2 Omicron” indica che l’operatore che è provvisto degli adeguati DPI può essere considerato contatto a basso rischio e non ha quindi necessità di seguire le indicazioni sull’effettuazione di tamponi su base giornaliera per 5 giorni dall’ultimo contatto”.
“Dovrò ricevere un provvedimento di fine quarantena?”. “No, non è previsto un ulteriore provvedimento di fine quarantena. Nello stesso provvedimento di quarantena è indicato il termine di estinzione della stessa che avverrà a seguito di test negativo”.
“Sono un lavoratore e sono in quarantena: cosa devo fare?”. “Il lavoratore che sia un contatto stretto di un caso positivo, informa il proprio medico curante che rilascia certificazione medica di malattia salvo che il lavoratore stesso non possa essere collocato in regime di lavoro agile”.
“Convivo con un positivo, quali sono le raccomandazioni per le persone in isolamento domiciliare e i loro conviventi?”. “La persona con sospetta o accertata infezione Covid deve stare lontana dagli altri familiari, se possibile, in una stanza singola ben ventilata e non deve ricevere visite.
Chi l’assiste deve essere in buona salute e non avere malattie che lo mettano a rischio se contagiato. I membri della famiglia devono soggiornare in altre stanze o, se non è possibile, mantenere una distanza di almeno 1 metro dalla persona malata e dormire in un letto diverso.
Chi assiste il malato deve indossare una mascherina FFP2 (o superiore) accuratamente posizionata sul viso quando si trova nella stessa stanza. Se la maschera è bagnata o sporca per secrezioni è necessario sostituirla immediatamente e lavarsi le mani dopo averla rimossa.
Le mani vanno accuratamente lavate con acqua e sapone o con una soluzione idroalcolica dopo ogni contatto con il malato o con il suo ambiente circostante, prima e dopo aver preparato il cibo, prima di mangiare, dopo aver usato il bagno e ogni volta che le mani appaiono sporche come da indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità..Stoviglie, posate, asciugamani e lenzuola devono essere dedicate esclusivamente alla persona malata. Devono essere lavate spesso con acqua e detersivo a 60-90 °C. Le superfici toccate frequentemente dalla persona malata devono essere pulite e disinfettate ogni giorno con disinfettante adeguato.
Se la persona malata peggiora o ha difficoltà respiratorie chiamare immediatamente il 118″.
“Che differenza c’è tra quarantena e isolamento?”. “Quarantena e isolamento sono importanti misure di salute pubblica attuate per evitare l’insorgenza di ulteriori casi secondari dovuti a trasmissione di SARS-CoV-2 e per evitare di sovraccaricare il sistema ospedaliero. La quarantena si attua ad una persona sana (contatto stretto) che è stata esposta ad un caso Covid, con l’obiettivo di monitorare i sintomi e assicurare l’identificazione precoce dei casi. L’ isolamento consiste nel separare quanto più possibile le persone affette da Covid dal resto della comunità, al fine di prevenire la diffusione dell’infezione, durante il periodo di trasmissibilità”.
ISOLAMENTO
“Cos’è il provvedimento di isolamento?”. “È un documento ufficiale inviato dall’Asl di appartenenza tramite e-mail che dispone l’isolamento fiduciario. Viene trasmesso al paziente e al suo medico di medicina generale, in esso verrà indicata la data del primo tampone risultato positivo (data inizio isolamento domiciliare) e tutte le indicazioni igienico-sanitarie da seguire”.
“Sono risultato positivo al tampone, ora che succede?”. “Resta a casa. Se hai conviventi, evita qualsiasi contatto con loro. Se hai la possibilità usa un bagno diverso dagli altri conviventi e rimani nella tua stanza anche durante i pasti. Se in casa è presente soltanto un bagno, igienizzatelo ad ogni utilizzo. Se il tampone è stato eseguito a casa in autonomia è necessario avvertire il proprio medico di medicina generale che provvederà ad effettuare la segnalazione alla Asl di appartenenza per poter effettuare il tampone (antigenico o molecolare) in una struttura accreditata. Se hai eseguito un tampone molecolare o antigenico effettuato in una struttura accreditata verrai contattato appena possibile da un operatore dall’Asl di appartenenza (ovvero riceverai un sms) che prenoterà il tampone successivo ed invierà il provvedimento di isolamento”.
“Chi è autorizzato all’esecuzione di un test?”. “Medico di medicina generale; pediatra di libera scelta; Strutture accreditate (farmacie, laboratori pubblici e privati, ospedali); Qualsiasi medico abilitato alla professione regolarmente accreditato all’utilizzo della piattaforma regionale GCC. I test rapidi effettuati in autonomia (autotest) possono valere come indicazione ad approfondimento diagnostico mediante esecuzione di idoneo test molecolare o antigenico eseguito presso strutture accreditate dal SSR”.
“Come avviene il calcolo per eseguire i test successivi al primo risultato positivo?”. “Il giorno in cui è stato eseguito il primo test risultato positivo (molecolare o antigenico effettuato in strutture accreditate) non viene conteggiato, poiché viene ritenuto “giorno zero”, quindi il calcolo partirà dal giorno successivo. Ad esempio: Primo test positivo 01/01/2022, Test di controllo 10° giorno 11/01/2022, Test di controllo 17° giorno 18/01/2022, 21° giorno di positività
22/01/2022. La stessa modalità viene applicata anche per il calcolo dei giorni di quarantena in caso di contatto stretto con positivo, ritenendo sempre “giorno zero” l’ultimo giorno in cui è avvenuto il contatto”.
“Dopo il primo tampone positivo, quando potrò ripetere il prossimo se ho ricevuto la dose booster oppure ho completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni?”. “La Circolare del Ministero della Salute “Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS- CoV-2 Omicron” del 30/12/2021 prevede che, se sei sempre stato asintomatico, o risulti asintomatico da almeno 3 giorni, possa ripetere un test molecolare o antigenico presso struttura accreditata o medico abilitato dopo un isolamento di 7 giorni. Con risultato negativo e ricezione della Certificazione verde Covid di guarigione (Green pass di guarigione) l’isolamento si considera terminato”.
“Dopo il primo tampone positivo, quando potrò ripetere il prossimo se non sono vaccinato?”. “La Circolare del Ministero della Salute “Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS- CoV-2 Omicron” del 30/12/2021 prevede che, se sei sempre stato asintomatico, o risulti asintomatico da almeno 3 giorni, possa ripetere un test molecolare o antigenico presso struttura accreditata o medico abilitato dopo un isolamento di 10 giorni. Con risultato negativo e ricezione della Certificazione verde Covid di guarigione (Green pass di guarigione) l’isolamento si considera terminato”.
“Dopo il primo tampone positivo, quando potrò ripetere il prossimo se non ho completato il ciclo vaccinale oppure sono vaccinato con doppia dose da più di 120 giorni?”. “La Circolare del Ministero della Salute “Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS- CoV-2 Omicron” del 30/12/2021 prevede che, se sei sempre stato asintomatico, o risulti asintomatico da almeno 3 giorni, possa ripetere un test molecolare o antigenico presso struttura accreditata o medico abilitato dopo un isolamento di 10 giorni. Con risultato negativo e ricezione della Certificazione verde Covid di guarigione (Green pass di guarigione) l’isolamento si considera terminato”.
“Se allo scadere dei 7-10 giorni dopo la prima positività dovessi avere ancora dei sintomi?”. “Il test di guarigione verrà posticipato al quarto giorno dalla fine degli stessi, (il Ministero della Salute prevede che si risulti asintomatici da almeno 3 giorni)”.
“Se al secondo tampone sono ancora positivo, quando potrò ripetere il successivo?”. “É consigliabile ripetere il test dopo 7 giorni”, come disposto nella Circolare del Ministero della Salute n. 36254 dell’11 agosto 2021″.
“Se dovessi risultare ancora positivo al tampone del giorno 17 dalla prima positività, cosa succede?”. “Le persone che continuano a risultare positive al test molecolare o antigenico per la ricerca di SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia da almeno 7 giorni (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia), potranno interrompere l’isolamento al termine del 21° giorno (e quindi dal 22° giorno), come descritto nella circolare del Ministero della Salute n. 36254 dell’11 agosto 2021, a seguito di ricezione della Certificazione verde Covid di guarigione (Green pass di guarigione)
Per i soggetti immunodepressi, l’emissione di tale provvedimento andrà valutato dagli operatori di sanità pubblica”.
“Mi è arrivato un solo provvedimento di isolamento, me ne dovranno arrivare altri per ogni tampone che risulta ancora positivo?”. “Il provvedimento di isolamento viene inviato una sola volta al proprio indirizzo e-mail ed è valido per tutto il periodo di isolamento, a partire dalla data del primo tampone risultato positivo”.
“Sono un lavoratore e sono risultato positivo, devo presentare qualche documento a lavoro?”. “Malattia per Covid (art. 26, comma 6 decreto-legge 18/2020 come modificato dalla legge 27/2020): “Qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19, il certificato è redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell’operatore di sanità pubblica”.
CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 DI GUARIGIONE (GREEN PASS DI GUARIGIONE)
“Chi rilascia il green pass di guarigione?”. “Il medico di medicina generale curante o il pediatra di libera scelta o gli operatori di sanità pubblica attestano la guarigione a seguito della quale il Ministero della Salute genera la Certificazione verde Covid che, in Italia, vale per 6 mesi dalla data di inizio. Nel resto dell’Unione europea vale per 180 giorni dal primo tampone molecolare positivo”.
“Ho completato il ciclo vaccinale primario e successivamente sono guarito da Covid, dopo quanto tempo posso effettuare la dose booster?”. “Secondo la Circolare ministeriale n. 59207 del 24 Dicembre 2021 recante oggetto “Ulteriore estensione della platea vaccinale destinataria della dose di richiamo (“booster”) nell’ambito della campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19”, nei soggetti vaccinati prima o dopo un’ infezione da SARS-CoV-2, nelle tempistiche/modalità raccomandate, è indicata la somministrazione di una dose di richiamo (booster), ai dosaggi autorizzati per la stessa, purché sia trascorso un intervallo minimo di almeno quattro mesi (120 giorni) dall’ultimo evento (da intendersi come somministrazione dell’unica/ultima dose o diagnosi di avvenuta infezione). Inoltre si precisa che ai fini del completamento del ciclo primario di vaccinazione: nei soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2, che non sono stati vaccinati entro i 12 mesi dalla guarigione, è indicato procedere il prima possibile con un ciclo primario completo (due dosi di vaccino bidose o una dose di vaccino monodose); nei soggetti che contraggono un’infezione da SARS-CoV-2, entro il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, è indicato il completamento della schedula vaccinale con una seconda dose entro sei mesi (180 giorni) dalla documentata infezione. Trascorso successivamente un intervallo minimo di almeno quattro mesi (120 giorni) dal ciclo vaccinale primario così completato, è quindi indicata la somministrazione di una dose di richiamo (booster), ai dosaggi autorizzati per la stessa. L’eventuale appuntamento per la vaccinazione deve essere annullato o spostato dall’utente”.
“Sono guarito all’estero,cosa devo fare?”. “Come da Circolare ministeriale del 04/08/2021 recante oggetto “Modalità per il rilascio EU Digital Covid Certificate (certificazione verde Covid) ai cittadini italiani vaccinati o guariti all’estero”, i cittadini italiani (anche residenti all’estero) e i loro familiari conviventi, indipendentemente dal fatto che siano iscritti al Servizio Sanitario Nazionale o al SASN (Assistenza Sanitaria al Personale Navigante), nonché tutti i soggetti iscritti a qualunque titolo al Servizio Sanitario Nazionale che sono guariti all’estero da Covid, se si trovano già sul territorio italiano, devono richiedere al Dipartimento di Prevenzione presso il quale sono residenti o domiciliati, il rilascio delle certificazioni verdi Covid per guarigione presentando, oltre al documento di riconoscimento e l’eventuale codice fiscale, il certificato di guarigione rilasciato dall’Autorità Sanitaria estera che riporti almeno i seguenti contenuti: dati identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita);
informazioni sulla precedente infezione da SARS-CoV-2 del titolare, successivamente a un test positivo (data del primo TAMPONE MOLECOLARE POSITIVO);
dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato, Autorità sanitaria).
Il certificato in formato digitale, dovrà essere redatto in lingua italiana o inglese; in caso di altra lingua dovrà essere accompagnato da una traduzione giurata.
Per i cittadini residenti o domiciliati nel territorio della ASL 8 di Cagliari la mail di riferimento è sispcovid.cagliari@atssardegna.it
“Qual è la durata del green pass di guarigione?”. “La durata del certificato COVID digitale dell’UE (EU Digital COVID Certificate – EUDCC), rilasciato successivamente alla guarigione da un’infezione da SARS-CoV-2, è stata stabilita dal Regolamento (UE) 2021/953 del 14 giugno 2021 in 180 giorni dalla data di effettuazione del primo test molecolare risultato positivo. Tale normativa deve essere applicata in tutti gli Stati Membri dell’UE. Tuttavia in Italia la durata di validità della Certificazione vede COVID-19 è maggiore, e varrà per 6 mesi dalla data di inizio validità indicata sul certificato di guarigione. La data di fine validità indicata nella certificazione si riferisce alla scadenza nel resto dell’Unione Europea, ma in Italia resterà valida fino allo scadere dei 6 mesi dalla guarigione”.