Rassegna Stampa

L'Unione Sarda

Danno erariale, ne rispondono anche sindaco e assessori

Fonte: L'Unione Sarda
1 ottobre 2009

Condannati dalla Corte dei conti del Lazio
Le conseguenze dell'illegittima stipula di un contratto di locazione possono essere addebitabili all'organo politico

La cosiddetta “scriminante politica”, in forza della quale l'organo politico e i suoi membri sono esenti da responsabilità per aver approvato atti rientranti nella competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi dell'ente, non può applicarsi a tutte le scelte operate, ma va valutata la singola condotta, in vista del concreto verificarsi dell'evento dannoso per l'amministrazione. Questo quanto, tra l'altro, stabilito dalla Prima sezione d'appello della Corte dei conti, con la sentenza 343, del 21 maggio 2009, a conferma della pronuncia di primo grado della Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio.
LA VICENDA Un Comune ha stipulato un contratto di locazione, avente ad oggetto un immobile da destinarsi a “centro diurno” per soggetti con problemi psichiatrici. A questo fine, il Comune ha svolto una, seppure informale, procedura di evidenza pubblica, avviata con la pubblicazione di un avviso dal contenuto, a detta della magistratura contabile, piuttosto confuso. Conclusa questa procedura selettiva, il contratto è stato stipulato con un privato la cui offerta era però pervenuta all'amministrazione comunale ancor prima della pubblicazione dell'avviso, per un appartamento di metratura pari ad un terzo di quella necessaria al Comune oltreché privo di agibilità e con destinazione difforme da quella richiesta. Per rendere agibile, a spese del Comune, il medesimo appartamento sono stati necessari una serie di importanti interventi, durati circa tre anni, periodo nel quale l'amministrazione comunale ha corrisposto regolarmente il canone di locazione senza che il centro venisse aperto.
LA CONDANNA In primo grado e in appello, del danno erariale cagionato al Comune, rappresentato dai costi per la sistemazione dell'immobile e dai tre anni di canone inutilmente corrisposti, sono stati ritenuti responsabili, per una quota pari al 50% della cifra complessiva, il funzionario responsabile del procedimento e sottoscrittore del contratto, l'assessore ai servizi sociali e il sindaco. In particolare, l'assessore e il dirigente sono stati ritenuti responsabili, ciascuno per una quota pari al 40% del danno erariale complessivamente ascritto ai tre, mentre al sindaco è stato addebitato il restante 20%. Entrambi gli amministratori si sono difesi, eccependo, tra l'altro, la cosiddetta “scriminante politica”, essendo loro intervenuti nel procedimento, quali componenti dell'organo politico, soltanto per approvare atti di competenza degli organi amministrativi.
La Corte dei conti, richiamando il proprio precedente orientamento, ha respinto questa eccezione, in quanto « l'esimente politica è esperibile nei confronti degli organi di governo dell'Ente nella loro attività di elezione delle scelte attinenti alla politica generale dell'ente locale, nella specie non in contestazione (Sezione I centrale, n. 115/2003). In secondo luogo, la giurisprudenza pacifica afferma che la cosiddetta “scriminante politica” non è applicabile nelle materie riservate agli organi di governo, nelle quali gli uffici amministrativi e tecnici della struttura abbiano espletato funzioni istruttorie o consultive e comunque di mero supporto strumentale; oppure, è esclusa quando l'evidenza dell'erroneità dell'atto sia stata tale da escludere qualsiasi buona fede (Sezione II centrale, n. 29/A del 3.2.1999; n. 303/A del 3.11.2003; Sezione Lazio, n. 2087 del 12.10.2005; Sezione Lombardia, n. 323 del 6.03. 2003) ».
A cura dello Studio legale dell'avvocato Antonino Menne

01/10/2009