Rassegna Stampa

L'Unione Sarda

Niente atti al cittadino Il Tar al Comune: obbligati a risarcirli

Fonte: L'Unione Sarda
28 ottobre 2013

I giudici amministrativi

 


«Il limite del segreto istruttorio opera soltanto sugli atti che l'amministrazione abbia adottato in esecuzione di una delega dell'Autorità giudiziaria». A ricordarlo al Comune, obbligandolo a mostrare le carte a chi aveva sollecitato un accesso agli atti, sono stati i giudici del Tar Sardegna che in una recente sentenza hanno accolto il ricorso presentato dagli avvocati Raffaello Spano e Simone Valentini per conto di un cittadino. L'Ente aveva negato i documenti relativi ad un presunto abuso edilizio, sollevando proprio il vincolo del segreto istruttorio.
La sentenza pronunciata dal collegio della seconda sezione del Tribunale amministrativo, presieduta da Francesco Scano (a latere Tito Aru e Antonio Plaisant, che materialmente l'ha scritta) potrebbe modificare, almeno in parte, le future richieste di accesso agli atti che i cittadini inoltrano al Comune. Il 28 febbraio scorso, in uno stabile di Pirri, gli agenti della Polizia Municipale avevano contestato a proprietario di un immobile degli abusi edilizi, poi comunicati alla Procura attraverso una comunicazione di notizia di reato (Cnr). Poco dopo, il 3 aprile, era stato lo stesso padrone di casa a chiedere di consultare i verbali, senza però riuscire ad ottenerli. Il Comune - difeso dall'avvocato Francesca Frau - sosteneva che la normativa sull'accesso in questo caso non veniva applicata perché «l'illecito contestato - si legge in atti - comportava l'avvio di un procedimento penale a carico del responsabile, per cui opererebbe il limite del segreto istruttorio».
A chiarire come stanno in realtà le cose ci hanno pensato i giudici: «Il diritto di accesso» scrivono nella sentenza, «non trova automaticamente ostacolo nella rilevanza penale dei fatti accertati dall'amministrazione». Insomma: «Il limite del segreto istruttorio» ribadiscono, «opera soltanto sugli atti che l'amministrazione abbia adottato in esecuzione di una delega dell'Autorità giudiziaria, nonché sulle comunicazioni di notizie di reato operante nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria». Non esiste, invece, quando «la notitia criminis sia stata acquisita nello svolgimento delle normali funzioni amministrative». Il Comune dovrà dunque mostrare al cittadino le carte ad eccezione degli atti inviati in Procura o di eventuali accertamenti delegati dal pm.
Francesco Pinna