Rassegna Stampa

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Un fiume di amianto sullo stagno di Santa Gilla: allarme degli ecologisti

Fonte: web Castedduonline.it
7 maggio 2013

    Il dossier

di
Maurizio Bistrusso

Lunedì 06 Maggio 2013 | 16:15

Le associazioni ecologiste Amici della Terra e Gruppo d’Intervento Giuridico onlus hanno inoltrato (6 maggio 2013) una richiesta di bonifica ambientale delle sponde del canale circondariale di S. Gilla e della stessa zona umida, deturpate e inquinate – presso la centrale termoelettrica ENEL s.p.a. – da una nutrita serie di di estesi cumuli di rifiuti di varia natura, con prevalenza di detriti da edilizia, rottami metallici e lastre di eternit (cemento-amianto), anche a contatto con l’acqua.
Si tratta molto probabilmente di aree di titolarità regionale, sul demanio marittimo (in quanto acque salse permanentemente collegate al mare), trattandosi di siti dove la Regione autonoma della Sardegna ha lungamente operato per gli interventi di disinquinamento e di sostegno alla pesca a partire dagli anni ’80 del secolo scorso.

Interessati il Comune di Cagliari, la Guardia costiera, il Corpo forestale e di vigilanza ambientale, il Servizio regionale demanio e patrimonio e i Ministeri dell’ambiente e per i beni e attività culturali.
Lo Stagno di Santa Gilla riveste grandissimo interesse sul piano vegetazionale[1], faunistico[2], ambientale.

E’ zona umida di importanza internazionale (convenzione internazionale di Ramsar del 1971, D.P.R. n. 448/1976, D.M. 30 settembre 1980), è tutelata con specifico vincolo paesaggistico (decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.)    Rientra, inoltre, nell’istituenda riserva naturale regionale “Stagno di Santa Gilla” (legge regionale n. 31/1989, allegato “A”) e nel sito di importanza comunitaria (SIC) “Stagno di Cagliari, Saline di Macchiareddu, Laguna di Santa Gilla” (ITB040023) ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE sulla salvaguardia degli habitat naturali e semi-naturali. E’ anche tutelata dal piano paesaggistico regionale.

Ma, in ogni caso, l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo, nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee sono vietati dall’art. 192 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.: il sindaco competente dispone con ordinanza a carico del trasgressore in solido con il proprietario e con il titolare di diritti reali o personali sull’area la rimozione dei rifiuti ed il ripristino ambientale.    Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, provvede d’ufficio l’amministrazione comunale in danno degli obbligati.
Le associazioni ecologiste Amici della Terra e Gruppo d’Intervento Giuridico onlus auspicano che finalmente l’area sia oggetto di un’approfondita bonifica ambientale e sia restituita a condizioni di corretta gestione, necessarie per una zona umida di così rilevante interesse.