Rassegna Stampa

L'Unione Sarda

Una tassa «illegittima»

Fonte: L'Unione Sarda
19 dicembre 2012


Annullato il “sovracanone” imposto alla coop Golfo degli Angeli
 

Il Tar: la Regione renda il denaro ai baretti
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Basta con la “doppia tassa” per i baretti del Poetto: il “canone” è legittimo e va pagato, il “sovracanone” no perché è un di più imposto dalla Regione senza appigli normativi. Vale dall'estate 2011 in poi e magari anche per gli anni passati, sino al 2004, durante i quali viale Trento ha prelevato dai titolari dei chioschi denaro che non poteva intascare, nell'ultimo caso demandando al Comune il compito di riscuotere. Centinaia di migliaia di euro che in futuro l'amministrazione pubblica (cioè noi) potrebbe essere costretta a rimborsare integralmente.
LA CAUSA È quanto stabilito dai giudici della prima sezione del Tar (presidente Aldo Ravalli, estensore Grazia Flaim, consigliere Marco Lensi) riguardo la causa intentata dalla società “Golfo degli Angeli”, cooperativa sotto la quale sono uniti sette esercizi commerciali che lavorano al Poetto. Nel giugno 2011, per la prima volta in otto anni, i proprietari hanno deciso di non pagare i 43.367 euro che la Regione chiedeva loro sin dal 2004 «per coprire i costi dei procedimenti diretti al rilascio delle concessioni demaniali» e per «compensare il vantaggio» di aver dato loro la concessione «senza una selezione pubblica». Il “sovracanone”, che tra l'altro andava ad aggiungersi al “canone” annuo già previsto di 11.573 euro, è «un'imposizione disposta in assenza di disposizione normative che la contemplano», hanno spiegato nel ricorso gli avvocati Matilde Mura e Pilar Sanjust: in sintesi, per chiedere quel denaro serve una legge apposita. Che non c'è. La Regione ha replicato sostenendo che quel canone «non ha natura tributaria» e che comunque è «legittimato dal Dpef», il documento di programmazione economica e finanziaria. Serve, a suo dire, a «finanziare i costi per la predisposizione del Pul», il piano di utilizzo del litorale, «i cui unici destinatari sono proprio i concessionari», e quindi a «compensare l'attività dei Comuni», che facendo da esattori su mandato altrui «sostengono costi per conto dello Stato il quale a sua volta incassa il canone concessorio». Insomma: con quei 43.367 euro i baretti, secondo la Regione, pagherebbero servizi tutti a loro vantaggio. Il Comune in aula ha semplicemente sostenuto di essersi «limitato a recepire le direttive regionali».
LA DECISIONE Il Tar ha bocciato queste tesi. I giudici hanno ritenuto che l'amministrazione regionale abbia «imposto il sovracanone con provvedimento amministrativo», cioè direttive di Giunta e determinazione dirigenziale, «in totale mancanza di un presupposto normativo legittimante. Un obbligo a un nuovo pagamento, seppur correlato a una concessione demaniale, non può essere istituito senza una disposizione legislativa regionale che rappresenti il necessario conferimento del potere». Da qui la decisione di annullare il sovracanone e i provvedimenti regionali e comunali che ne avevano previsto l'imposizione. Ora i titolari stanno pensando di fare ricorso per gli anni precedenti.
Andrea Manunza