Rassegna Stampa

Sardegna 24

Ore di sostegno, tagli stoppati

Fonte: Sardegna 24
28 dicembre 2011

Il Tar condanna ministero dell’Istruzione e istituti scolastici sardi: i disabili hanno diritto alle insegnanti a tempo pieno di Francesco Giorgioni f.giorgioni@sardegna24.net CAGLIARI.Unostudente disabile che frequenti una scuola pubblica ha il diritto di essere seguito da un insegnante di sostegno per tutta la durata delle lezioni: nessuna riduzione nei tempi di assistenza può essere ammessa. Non solo: chiunque si sia visto negare questa elementare forma di aiuto sociale - il cui ripristino è comunque obbligatorio - può chiedere i danni. Lo stabiliscono alcune sentenze del tribunale amministrativo della Sardegna emesse pochi giorni fa. Verdetti che condannanoil ministero dell'Istruzione e diversi istituti scolastici dell'Isola a mettere a disposizione, per l'intero orario di lezione, l'insegnante di sostegno a quegli alunni per i quali sia stata dimostrata l'assoluta necessità di questa misura.

Le sentenzestabiliscono anche unrisarcimento per coloro che, pure avendone diritto, siano stati esclusi dall’assistenza: i giudici hanno stabilito in tutti i casi che questa cifra debba essere quantificata in mille euro per ciascun mesedi mancata o parziale erogazione del servizio. «Il danno è individuabile – si legge nella sentenza 1271, emessa il20dicembre - negli effetti che la, seppur temporanea, diminuzione delle ore di sostegno subita provoca sulla personalità del minore, privato del supporto necessario a garantire la piena promozione dei bisogni di cura, di istruzione e di partecipazione a fasi di vita normale». Si parla, insomma, non di danno patrimoniale ma di danno esistenziale per i riflessi negativi che questa inosservanza può avere sullo sviluppo dei minori. Le sentenze “fotocopia” sono arrivate, una dietro l'altra, pochi giorni fa, atto finale di ricorsi presentati da genitori di studenti disabili cui altrettante scuole di Selargius, Villacidro, Settimo San Pietro, Villassalto e Abbasanta avevano letteralmente dimezzato gli orari delle insegnanti di sostegno. Ministero dell'Istruzione ed istituti interessati, rappresentati dall'Avvocatura dello Stato, hanno dovuto soccombere di fronte ad una ricca giurisprudenza – tra tutte la sentenza della Cassazione n. 80 del febbraio 2010 - che ha sancito la illegittimità di ogni forma di limitazione dell' assistenza, anche quando venga addotta dagli istituti l'impossibilità a reperire personale idoneo. Il taglio alle ore si sostegno, secondo scuole e ministero, sarebbe conseguenza della legge 24 del 2007, che stabiliva un numero massimo di insegnati per istituto.

Normativa cancellata proprio dal pronunciamento al riguardo della Corte Costituzionale del 2010: «L’art. 2 commi 413 e 414 L. 24 dicembre 2007 n. 244, nella parte in cui fissano un limite massimo agli insegnanti di sostegno ai disabili ed escludono la possibilità, già consentita dalla L. 27 dicembre 1997 n. 449, di assumere insegnanti di sostegno in deroga in presenza, nelle classi, di studenti disabili gravi, sono incostituzionali – si legge nella sentenza della Consulta - perché incidendo sul nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati, contrastano con il diritto fondamentale all’istruzione dei disabili, garantito dall’ordinamento internazionale, costituzionale ed ordinario». In sostanza, alle scuole sarà ammesso attingere da graduatorie di concorsi che dovranno essere appositamente banditi per garantire, in ogni istituto, unapresenza sufficiente di insegnanti di sostegno.