Rassegna Stampa

La Nuova Sardegna

Tuvixeddu, dopo lo stop del consiglio di Stato è braccio di ferro legale

Fonte: La Nuova Sardegna
7 marzo 2011






MAURO LISSIA

CAGLIARI. La sentenza del Consiglio di Stato ha fermato il piano edificatorio di Tuvixeddu? I giuristi delle associazioni ecologiste e culturali ne sono certi: l’applicazione del Codice Urbani, recepito dal piano paesaggistico regionale, protegge coi vincoli imposti dalla Regione l’area punico-romana e il paesaggio storico dei colli cagliaritani. Con loro si schiera anche Fabio Granata.
«Una vittoria della buona politica: battaglia vinta», dice il parlamentare del Fli.
Sull’altro fronte Nuova Iniziative Coimpresa ribatte che sarà proprio il Ppr a dare il via libera a nuove costruzioni in base all’accordo di programma firmato nel 2000 con Regione e comune di Cagliari. La questione è complessa e le argomentazioni giuridiche ancora di più. Di certo basterà attendere i prossimi mesi per capire chi ha ragione. Da definire sul piano giudiziario ci sono ancora alcuni passaggi: il vincolo sul canyon imposto dalla Direzione regionale dei Beni culturali, all’esame del Tar. Il ricorso in secondo grado presentato dal Gruppo di Intervento giuridico contro l’autorizzazione paesaggistica che sta alla base dell’accordo di programma, l’arbitrato sui risarcimenti richiesti dall’impresa privata e infine i nullaosta bocciati dal Consiglio di Stato per ulteriori moduli del piano di edificazione, che Coimpresa dovrà richiedere alla Sovrintendenza architettonica e non più al Comune. Registriamo in estrema sintesi alcuni pareri contrapposti sugli effetti dell’ultima sentenza.

 

LE ASSOCIAZIONI

«Questa è una pietra tombale su qualsiasi edificazione»



Maria Paola Morittu La verità processuale finalmente coincide con la verità sostanziale

«La sentenza del Consiglio di Stato ha messo una pietra tombale sugli accordi di programma tra Regione, Comune e Coimpresa, qualsiasi edificazione sui colli di Tuvixeddu e Tuvumannu è preclusa», sostiene Maria Paola Morittu, referente regionale per la pianificazione territoriale di Italia Nostra. Che aggiunge: «Il supremo collegio non si limitato a confermare la legittimità della perimetrazione dell’area dei colli, ma ha affermato alcuni principi fondamentali che sanciscono l’inedificabilità dell’area oggetto degli accordi di programma. Dopo avere ribadito che il Codice Urbani impone che i beni individuati siano tutelati in maniera tale che si possa garantire “la conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni sottoposti a tutela” la sentenza richiama la generale misura di salvaguardia prevista dal successivo articolo 145, in cui si chiarisce anche il rapporto della pianificazione paesaggistica regionale rispetto agli altri strumenti di pianificazione sottordinati».
«La tutela imposta col vincolo è sovraordinata rispetto agli strumenti urbanistici. Ne discende la sottoposizione alle prescrizioni dell’articolo 49 delle norme tecniche di attuazione del ppr, che per quelle aree prevede il divieto di qualunque edificazione o altra azione che possa comprometterne la tutela. La deroga prevista dall’articolo 15, terzo comma, delle norme tecniche di attuazione del ppr dunque non può certo esonerare dal rispetto delle prescrizioni imposte sull’area, in quanto l’articolo 145, terzo comma, del codice Urbani è prevalente su tutte le disposizioni regionali di senso contrario. Era tempo che la verità processuale, riconoscendo l’immenso valore dei colli di Tuvixeddu e Tuvumannu, coincidesse con la verità sostanziale».
Sulla stessa linea l’avvocato Giuseppe Andreozzi, che collabora con Legambiente: «In una precedente controversia tra Beni Culturali e Coimpresa sull’attuazione di una parte del programma, il Consiglio di Stato aveva ritenuto necessaria, per ciascun intervento edilizio, una nuova specifica autorizzazione paesaggistica, che doveva essere puntuale e motivata in considerazione dell’assenza, nel nulla osta paesaggistico generale, di un sufficiente livello di dettaglio. Tale ulteriore valutazione, anche alla stregua dei principi generali che regolano l’azione amministrativa, non potrà non tener conto del vincolo imposto nel 2006 dalla giunta regionale col ppr e ritenuto legittimo dal Consiglio di Stato».

 

COIMPRESA

«La sentenza non ci riguarda l’accordo resta valido»



Gualtiero Cualbu Le opere consentite proprio dalle norme di attuazione del Ppr

CAGLIARI. Sarà proprio il piano paesaggistico a consentire a Nuova Iniziative Coimpresa di andare avanti col progetto di edificazione del colle di Tuvixeddu. Secondo la società - che nei giorni scorsi ha trasmesso una nota alla Nuova Sardegna, di cui è già stata pubblicata una sintesi - la sentenza del Consiglio di Stato non incide «in alcun modo sulle opere previste dall’accordo di programma né tanto meno su quelle che la Nuova Iniziative Coimpresa ha attualmente in esecuzione». La sentenza «ha semplicemente dichiarato legittima la perimetrazione originariamente prevista dal piano paesaggistico regionale su un’ampia porzione della città (120 ettari circa), che ripete quella del vincolo paesaggistico del 1997. Tale sentenza non ha riguardato, né poteva riguardare, in quanto non oggetto dell’appello, il rapporto fra tale perimetrazione e il progetto di riqualificazione urbana, meno che mai ha affermato che tale perimetrazione interferisca con l’esecuzione delle opere previste», che al contrario «sono consentite proprio dalle norme tecniche di attuazione del Ppr». L’intervento in questione, sostiene Coimpresa, ricade infatti «nel regime transitorio previsto dall’articolo 15 delle norme tecniche di attuazione del Ppr che consente di realizzare gli interventi approvati e con convenzione efficace alla data di adozione del piano paesaggistico regionale». Quindi per Coimpresa l’accordo resterebbe valido malgrado il ripristino dei vincoli regionali, ora avallati dai giudici amministrativi.
Nuova Iniziative Coimpresa sottolinea che il Tar, con la sentenza «adesso annullata dal Consiglio di Stato solo per la parte impugnata dalla Regione, cioè quella relativa alla perimetrazione cartografica dell’area Tuvixeddu-Tuvumannu», aveva ritenuto «(in un capo della sentenza che la Regione non ha impugnato) che il Ppr “non si occupa degli accordi di programma”...“gli stessi seguono la disciplina che è loro propria a livello statale o regionale e, sul punto, niente viene modificato o regolamentato transitoriamente (dal Ppr): in effetti tali accordi, se sfociati in una disciplina urbanistica attuativa, sono fonte di vantaggi consolidati”».
Per Coimpresa quindi non è cambiato nulla e sembra restare inalterata anche la richiesta di risarcimento rivolta dai legali del gruppo Cualbu al collegio arbitrale per i danni arrecati dalla Regione con le azioni giudiziarie intraprese ai tempi dell’amministrazione Soru.