Rassegna Stampa

L'Unione Sarda

Strade, il Comune risarcisce i danni all'automobilista

Fonte: L'Unione Sarda
25 novembre 2010

Sentenza sulla gestione della rete viaria
L'ente locale è chiamato a risponderne quale custode ai sensi dell'articolo 2051 del Codice civile


La presunzione di responsabilità per danni da cose in custodia, prevista dall'articolo 2051 del Codice civile, si applica per i danni subiti dagli utenti dei beni demaniali, tra i quali le strade, tutte le volte in cui sia possibile, da parte dell'ente proprietario o che abbia la disponibilità e il godimento della res, la custodia intesa come potere di fatto o signoria sul bene medesimo. La nozione della custodia rappresenta dunque un elemento strutturale dell'illecito, che qualifica il potere dell'ente sul bene che esso amministra nell'interesse pubblico. Lo ha stabilito la III Sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza numero 21328 del 15 ottobre 2010, con la quale ha cassato l'impugnata pronuncia della Corte d'appello di Palermo.
LA VICENDA Un motociclista, scivolato a causa delle cattive condizioni del manto stradale cittadino, peraltro non preavvertite, ha convenuto in giudizio il Comune, proprietario della strada, per il risarcimento dei danni da lui subiti. Sia il Tribunale che la Corte di Appello hanno dato ragione al Comune convenuto-appellato, rigettando le pretese risarcitorie. Il danneggiato ha, quindi, adito la Suprema Corte di cassazione che, a conclusione del giudizio, gli ha reso ragione, cassando la sentenza di appello, con rinvio alla Corte territoriale per l'estensione di una nuova pronuncia di merito, questa volta, favorevole all'appellante.
Dice, infatti, il collegio della Suprema Corte, dopo aver ribadito il principio esposto in introduzione: «I criteri di valutazione della cosiddetta esigibilità della custodia, ineriscono alla natura e alle caratteristiche del bene da custodire, .. riguardano l'estensione della strada, la dimensione, le dotazioni e i sistemi di assistenza, sicurezza, segnalazioni di pericolo, generico e specifico, che sono funzionali, alla sicurezza della circolazione e in particolare dell'utente che percorre quel tratto stradale che .. rientra nelle possibilità di controllo e di adeguato esercizio dei poteri di custodia e relativi provvedimenti cautelari, vuoi con la presenza di vigili, vuoi con la apposizione di segnali che evidenzino il pericolo generico di strada antica e sdrucciolevole per la presenza di fossati e dislivelli». La responsabilità del Comune, prosegue la sentenza, «resta esclusa in presenza di caso fortuito, la cui prova grava sull'ente, per effetto della presunzione iuris tantum».
LA DECISIONE La motivazione della Corte d'appello, conclude la Cassazione, è, pertanto, errata in quanto «si discosta dai principi soprarichiamati, seguendo un indirizzo superato .. che privilegia la pubblica amministrazione con una nozione di custodia delimitata dal principio di esigibilità, senza ancorarla a criteri obbiettivi di valutazione, tali da considerare ed equilibrare una lettura costituzionalmente orientata del precetto di garanzia contenuto nell'articolo 2051, che pure appartiene alla figura generale di un illecito qualificato dalla condotta del soggetto agente che dispone di poteri speciali e pubblici di custodia del bene. Sussiste pertanto vuoi la violazione della norma su cui sussumere la fattispecie concreta, vuoi la difettosa valutazione e descrizione.. delle distinte azioni e condizioni del vespista, che circola su strada .. senza adeguate informazioni sulle condizioni di sicurezza, e della posizione di custodia e vigilanza delle autorità comunali in relazione ai poteri di segnalazione e controllo del traffico pedonale e veicolare. Applicando correttamente i principi richiamati, la valutazione delle condotte pone da un lato, l'evidenza di una responsabilità comunale, e da altro lato la prova del nesso causale tra la caduta e la pericolosità della strada».
A cura dello Studio legale dell'avvocato Antonino Menne

25/11/2010