Rassegna Stampa

L'Unione Sarda

Tosap, aumento proporzionale e sempre motivato

Fonte: L'Unione Sarda
1 aprile 2010

L'interpretazione del Consiglio di Stato
Il Comune deve dare evidenza alle ragioni della sua scelta e ripartire uniformente gli oneri fra i vari destinatari


«Anche quando i comuni non hanno optato per la trasformazione della tassa (T.O.S.A.P.) in canone (C.O.S.A.P.), non appare possibile sia disporre l'aumento in maniera difforme dal criterio di proporzionalità né far gravare l'intero aumento su una sola categoria di soggetti, quali gli utenti dell'area mercatale senza l'esplicazione delle specifiche ragioni del particolare aggravio derivante al Comune dell'uso dei relativi spazi ed aree pubbliche da parte di costoro». Questo quanto stabilito dalla V Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza numero 446 del 2 febbraio 2010, con la quale ha accolto l'appello e riformato una sentenza del Tar Lombardia in materia di Tassa di occupazione di suolo pubblico (Tosap).
LA VICENDA Un comune Lombardo, in materia di Tosap, ha deliberato un aumento dell'80% delle sole tariffe delle occupazioni temporanee delle aree pubbliche. Contro questi provvedimenti hanno proposto ricorso avanti il Tar Lombardia alcuni operatori ambulanti del mercato settimanale, eccependo la carenza di motivazione degli atti impugnati oltreché il mancato rispetto del principio di proporzionalità nell'aumento disposto. Il Tar Lombardia ha rigettato il ricorso mentre il Consiglio di Stato ha accolto il successivo appello e, sulla base del principio sopra evidenziato, ha annullato i provvedimenti impugnati.
LA DECISIONE Il Collegio, ricostruendo l'iter storico della disciplina in matteria di Tosap, precisa: «Il Decreto legislativo n. 507/1992, assoggetta alla Tosap le occupazioni di qualsiasi natura: la tassa è graduata, sia per le occupazioni permanenti che per quelle temporanee, in base all'importanza delle aree, attraverso la suddivisione delle strade, spazi ed aree pubbliche in almeno due categorie e determinata in relazione all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o lineari. Della pregressa disciplina è rimasta ferma la ripartizione dei comuni in classi sulla base della popolazione residente con misure minime e massime di tariffa. Dopo essere stata abolita dall'articolo 51 del Decreto legislativo n. 446/1997 e sostituita con il canone per l'occupazione di suolo pubblico (Cosap) di cui all'articolo 63 del Decreto legislativo n. 446/1997, la Tosap è stata ripristinata dall'articolo 31, comma 14, della legge n. 448/1998, sia pure in forma alternativa ed eventuale rispetto al canone concessorio che i comuni e le province sono legittimati a prevedere, in via regolamentare, per l'occupazione di spazi e aree pubbliche».
LE MOTIVAZIONI Si legge ancora nella sentenza: «Una volta che, nell'evoluzione del tributo, siano entrati a comporne il presupposto i criteri della remunerazione e della proporzionalità, non appare più sostenibile … che la Tosap sia connessa al mero utilizzo dello spazio pubblico e sia determinata in base ai soli principi della progressività e della capacità contributiva che regolano le entrate tributarie».
Nella deliberazione impugnata, dice il collegio, «l'incremento della tariffa nella misura dell'80% è giustificato dalla circostanza che quella in vigore è inferiore al minimo e non ha subito aumenti dall'anno 1996 e dalla finalità di migliorare le infrastrutture esistenti per agevolare lo sviluppo turistico della zona. La motivazione del provvedimento, se pure astrattamente idonea a sorreggere l'aumento dell'intero sistema tariffario del comune per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, non va esente da censura nella parte in cui incrementa le tariffe delle occupazioni temporanee trasferendo i suoi effetti in prevalenza su di una sola categoria di soggetti quali sono i concessionari dei posteggi mercatali, i quali sono quasi esclusivamente incisi dall'incremento tariffario, o quanto meno senza fornire adeguata spiegazione sulle ragioni della diversità di trattamento tra occupazione temporanea ed occupazione stabile».
A cura dello Studio legale dell'avvocato Antonino Menne

01/04/2010